CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE MODALITÀ
DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHÉ DELLE ALTRE
PREROGATIVE SINDACALI
A
seguito del parere favorevole espresso in data
29 luglio 1998 dall’Organismo di
Coordinamento dei Comitati di Settore ai sensi dell’art. 51, comma 3, del
d.lgs. n.29/93 modificato ed integrato dal d.lgs.n.396/97 e dal d.lgs. n.80/98,
sul testo del Contratto Collettivo
Nazionale Quadro relativo alle modalità
di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre
prerogative sindacali nonché della certificazione della Corte dei conti
sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo CCNL - QUADRO e sulla
loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno
7 agosto 1998 alle ore
10,00 ha avuto luogo l’incontro
tra l’Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.):
-
nella persona del Dott. Gianfranco Rucco, componente del Comitato Direttivo,
delegato dal Prof. Carlo Dell’Aringa
ed i rappresentanti delle seguenti
Confederazioni sindacali:
CISL
CGIL
UIL
CONFSAL
CISAL
CONFEDIR
RDB/CUB
CIDA
UGL
COSMED
(con riserva)
Prima
della sottoscrizione dell’allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro le
parti prendono atto in relazione all’art. 20, comma 7, del medesimo che tra la
sigla dell’ipotesi di accordo avvenuta il 3 luglio 1998 e la data odierna sono
intervenuti i seguenti cambiamenti dei soggetti confluiti nelle sottoindicate
aggregazioni sindacali riconosciute rappresentative:
1.Comparto
Sanità
Dalla Federazione “FIALS-CONFSAL/Sanità-UGL
Sanità” è fuoriuscita la UGL Sanità. La Federazione rappresentativa ha
assunto la denominazione “FIALS-CONFSAL-SANITÁ”,
che vede riproporzionati i propri distacchi da n. 26 a n. 19.
2. Comparto Aziende
Dal Coordinamento Sindacale autonomo (CSA) “CISAL V.F, SNAMS/CISAL, CISAS
Aziende Autonome, TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL, CONFAIL, SNALA MON. - CONFSAL,
UGL Aziende” è fuoriuscita la UGL Aziende. La Federazione rappresentativa
ha assunto la denominazione Coordinamento Sindacale Autonomo (CSA) “CISAL
V.F, SNAMS/CISAL, CISAS Aziende Autonome, TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL,
CONFAIL, SNALA MON. - CONFSAL.” Tale
modifica non comporta conseguenze sulle tabelle relative ai distacchi.
3. Comparto enti pubblici non
economici
La Federazione “CONFSAL-UGL ” non è più affiliata
alla Confederazione CONFSAL ma alla Confederazione UGL. Tale modifica
comporta che il relativo distacco attribuito alla Confederazione Confsal dovrà essere invece
attribuito alla Confederazione UGL.
Per
effetto dei cambiamenti avvenuti, fermo rimanendo quanto già anticipato nei
punti 1 e 3 (di cui i destinatari del presente accordo devono tenere debito
conto), le parti concordano che la correzione definitiva e formale delle
tabelle allegate dal n. 2 al n. 20 , con la quale si provvederà tra l’altro
alla riassegnazione dei distacchi non più fruibili dalle federazione citata al
punto 1),nonché dei permessi di cui all’art. 12, sarà apportata entro il 15
settembre 1998 con un ulteriore accordo.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE MODALITÀ
DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHÉ DELLE ALTRE
PREROGATIVE SINDACALI
PARTE I
TITOLO I
ART. 1
Campo
di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti
e dirigenti di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio
1993. n. 29 come modificato, integrato e sostituito dai decreti legislativi 4
novembre 1997, n.396 e 31 marzo 1998, n. 80 , in servizio nelle Amministrazioni
pubbliche indicate nell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, n. 29,
ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva e nelle relative autonome
aree della dirigenza.
2. Le parti, preso atto delle modificazioni di cui
all’art. 2 del D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996,
n. 365 nonché dei decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998,
n. 80, convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e dei
permessi sindacali - contrattualmente disciplinabile - possa essere
compiutamente riveduta con il presente contratto, tenuto conto della legge 20
maggio 1970, n. 300.
3. Le parti si danno atto che, ove il presente
contratto o i contratti collettivi nazionali di comparto non dispongano una
specifica disciplina, nelle materie relative alla libertà e dignità del
lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, si intendono richiamate le
norme di minima previste dalla legge 300/1970.
4. Nel presente contratto la dizione “comparti di
contrattazione collettiva del pubblico impiego e delle autonome aree di
contrattazione della dirigenza” è semplificata in “comparti ed aree”. Il
decreto legislativo “3 febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato e
sostituito dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n.396 e 31 marzo 1998, n.
80” è indicato come “d.lgs 29/1993”. Il testo unificato di tale decreto è pubblicato
sulla G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale
di cui al d.lgs. 396/1997 disciplinate dall’accordo collettivo quadro per la
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei
comparti contestualmente stipulato il 7 agosto 1998 sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato
con la dizione “accordo stipulato il 7 agosto 1998”
6. Le associazioni sindacali ammesse alla trattativa
nazionale ai sensi dell’art. 47 bis del d.lgs. 29/1993 e, nel periodo
transitorio, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 396/1997 come modificato dall’art.
44 del d.lgs 80/1998, nel testo del presente contratto vengono indicate come
“associazioni sindacali rappresentative”
7. Con il termine
“amministrazione” sono indicate genericamente tutte le amministrazioni
pubbliche comunque denominate.
TITOLO II
Attività Sindacali
ART. 2
Diritto di assemblea
1.
Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a
definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai
CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare , durante
l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con
l’amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della
retribuzione.
2.
Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi,
possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del
giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati
nell’art. 10.
3.
La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale
partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all’ufficio
gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali
condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per
l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere da
questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze
sindacali promotrici.
4.
La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno
all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e
comunicata all’ufficio per la gestione del personale.
5.
Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è
svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga
disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al
pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere
garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative
interessate secondo quanto previsto dai singoli
accordi di comparto.
ART. 3
Diritto di affissione
1.
I soggetti di cui all’art. 10. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi
che l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto
il personale all’interno dell’unità operativa , pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando
, ove disponibili, anche sistemi di informatica
ART.4
Locali
1.
Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e
gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all’art. 10, l’uso
continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate
con i medesimi - per consentire l’esercizio delle loro attività.
2.
Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti gli
organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano
richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione da
parte dell’amministrazione nell’ambito della struttura.
PARTE II
Distacchi, permessi ed aspettative sindacali
ART. 5
Distacchi sindacali
1. I
dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti indicati nell’art. 1 comma
1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle
amministrazioni dei comparti ed aree , che siano componenti degli
organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed
organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco sindacale
con mantenimento della retribuzione di cui all’art.17 per tutto il periodo di durata
del mandato sindacale nei limiti numerici previsti dall’art. 6.
2. I distacchi dei dirigenti
sindacali spettanti alle confederazioni ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati
anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle
confederazioni stesse.
3. I periodi di distacco sono
equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell’amministrazione anche
ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento
del periodo di prova – ove previsto - in caso di vincita di concorso o di
passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la formale
assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale venga richiesto
ovvero risulti confermato il distacco o l’aspettativa , potranno essere
attivate le procedure di urgenza previste dall’art. 14 per la prosecuzione o
l’attivazione del distacco o aspettativa. Il periodo di prova risulterà sospeso
per tutta la durata di esso.
ART. 6
Ripartizione del contingente
dei distacchi
1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali
spettanti ai dipendenti e dirigenti pubblici di cui all’art. 5 comma 1, per la
durata del presente contratto, è pari a n. 2584 e costituisce il limite massimo
dei distacchi fruibili in tutti i comparti e aree di contrattazione, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 20 comma 1
2. Il contingente dei distacchi è ripartito
nell’ambito di ciascun comparto ed area secondo l’allegata tabella n. 1.
All’interno di ciascun comparto ed area ogni contingente è ripartito - per il
novanta per cento - alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative
e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse
siano aderenti ai sensi dell’art. 47 bis, comma 2 del d.lgs. 29/1993,
garantendo comunque, nell’ambito di tale ultima percentuale, un distacco
sindacale per ognuna delle predette confederazioni ed un distacco, utilizzabile
con forme di rappresentanza in comune, alla confederazione considerata
rappresentativa, ai sensi dell’art. 44, comma 7 del d. lgs 80/1998.
3.
Le
associazioni sindacali rappresentative sono le esclusive intestatarie dei
distacchi sindacali previsti dal presente contratto. Alla ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le
confederazioni e le organizzazioni sindacali - fatte salve le garanzie di cui
al comma 2 - si procede in rapporto al grado di rappresentatività accertata
dall’ARAN nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza
delle strutture organizzative nei comparti ed aree.
4.
Con
il presente contratto , ai fini dell’accertamento della rappresentatività delle
organizzazioni di categoria, si dà applicazione all’art. 11, comma 1 lett. b) e
c) del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione stipulato
il 2 giugno 1998, con riguardo al la collocazione dei segretari comunali dal
comparto Ministeri a quello delle Regioni - Autonomie locali e delle specifiche
tipologie professionali - rispettivamente degli Enti pubblici non economici e
delle Istituzioni ed enti di sperimentazione e ricerca - dall’area della
dirigenza ai comparti. I distacchi già afferenti alle organizzazioni
rappresentative di tali categorie (n. 2 per i segretari comunali, n. 5 e n. 7,
rispettivamente per le specifiche tipologie degli enti pubblici non economici e
delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione) sono defalcati dai
contingenti di originaria appartenenza ed attribuiti a quelli di nuova
assegnazione.
5. Sono rappresentative nei comparti ai sensi dell’art. 47
bis del d.lgs. 29/1993 le associazioni sindacali di cui alle tabelle dal n. 2 al
n.9, che avranno valore sino all’entrata a regime del nuovo sistema di rappresentatività
ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 d.lgs 80/1998.
ART.
7
Flessibilità in tema di distacchi sindacali
1. Fermo rimanendo il loro
numero complessivo, i distacchi sindacali - sino al limite massimo del 50% -
possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all’art. 5, comma 1, anche
frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.
2. Nei limiti di cui al comma 1,
i distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno
possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio
ridotta al 50% - previo accordo del dipendente stesso con l’amministrazione
interessata sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicate:
a) in tutti i giorni lavorativi;
b) con articolazione della
prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi
dell’anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale
prevista per la prestazione ridotta nell’arco temporale preso in considerazione
.
3. Nel caso di utilizzo della
facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà
aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l’intero ammontare dei
distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all’unità superiore.
4. Nel caso di distacco
sindacale disposto ai sensi del comma 2, per la parte economica si applica
l’art. 17 comma 3 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso
di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purché in tale ipotesi sia
confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta), si applicano
le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di
lavoro part - time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma 2
. Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione dei
distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di
lavoro part - time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali
massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di
lavoro.
5. Fermo rimanendo quanto
previsto dal comma 1, per i dirigenti sindacali appartenenti alle qualifiche
dirigenziali previo accordo con l’amministrazione di appartenenza, il distacco
sindacale può essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su
alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno in
analogia a quanto previsto dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza del Servizio
Sanitario Nazionale- ivi compresa la dirigenza dell’area medico - veterinaria,
l’articolazione della prestazione lavorativa ridotta è svolta in modo da
rispettare , come media, la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione
stessa nell’arco temporale (settimana, mese o periodo dell’anno) considerato.
6. In tutti i casi previsti dal
comma 5 si applica il disposto del comma 4, prendendo a riferimento il CCNL del
comparto cui l’area dirigenziale appartiene.
7. La prestazione lavorativa dei
dirigenti sindacali indicati nei commi 2 e 5 può anche essere superiore al 50%.
8. Per il periodo in cui si
applicano nei loro confronti le flessibilità previste nei commi 2 e 5, i
dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 8 e
9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad
assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione del
debito orario che dovrà essere recuperato nell’arco dello stesso mese.
ART. 8
Contingente
dei permessi sindacali
1. Ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 80/1998, sino
all’entrata in vigore del presente contratto, restano fermi il contingente
complessivo esistente al 1 dicembre 1997 in base al D.P.C.M 770/1994, dei
permessi sindacali retribuiti, fruibili ai sensi dell’art. 23 della legge
300/1970 da parte dei dirigenti sindacali nonché i relativi coefficienti di
ripartizione in ciascuna amministrazione o ente.
2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente
contratto - anche per consentire la prima elezione e l’avvio del funzionamento
delle rappresentanze sindacali unitarie previste dall’art. 47, comma 3 del
d.lgs. 29/1993 - i permessi sindacali fruibili in ogni amministrazione, pari a
90 minuti per dipendente o dirigente in servizio, al netto dei cumuli previsti
dall’art. 20, comma 1, sono portati nel loro complesso ad un valore pari a 81
minuti per dipendente o dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
in servizio. Tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono
utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori
ruolo.
3.
I permessi spettano sia alle associazioni sindacali rappresentative che alle
RSU secondo le modalità indicate nell’art. 9.
ART. 9
Modalità di ripartizione dei
permessi
1.
Nel limite dei contingenti definiti in ciascuna amministrazione ai sensi
dell’art. 8, comma 2, sino al 31 dicembre 1998, i permessi di spettanza delle
associazioni sindacali rappresentative sono ripartiti tra queste in proporzione
alla loro rappresentatività, accertata in sede locale in base al numero delle
deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante nell’anno
precedente.
2.
Dal 1 gennaio 1999, dopo la elezione delle RSU di cui all’accordo stipulato il
7 agosto 1998, i permessi sindacali , nella misura di n.81 minuti per
dipendente o dirigente sono ripartiti in misura pari a 30 minuti alle RSU e
nella misura di 51 minuti alle associazioni sindacali rappresentative.
3.
I contratti collettivi di comparto e area potranno integrare fino ad un massimo
di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse
ulteriori quote di permessi delle associazioni sindacali rappresentative fino a
raggiungere un definitivo riparto massimo del contingente di n. 60 minuti alle
RSU e n. 21 minuti alle medesime associazioni sindacali.
4.
Dal 1 gennaio 1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la
rappresentatività sarà accertata in sede locale in base alla media tra il dato
associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale
delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato associativo è quello
risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno ed il dato elettorale è quello
risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell’ultima elezione delle RSU
rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato, quali risultano
dal verbale riassuntivo inviato all’ARAN ai sensi dell’accordo stipulato il 7
agosto 1998. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è da queste
gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.
5.
In prima applicazione del presente contratto la ripartizione del contingente
dei permessi sindacali determinata ai sensi dell’art. 6 comma 5 – di spettanza
delle associazioni sindacali rappresentative ai sensi delle tabelle all.2 - 9 è
effettuata dalle singole amministrazioni entro trenta giorni dalla stipulazione
del presente contratto, sentite le associazioni sindacali aventi titolo. Per il
comparto della scuola la ripartizione avviene con le procedure dell’art.16.
ART. 10
Titolarità
e flessibilità in tema di permessi sindacali
1.
I dirigenti sindacali
che, ai sensi dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 hanno titolo ad usufruire
nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari,
di cui all’art. 9 per l’espletamento del loro mandato, sono:
-
i componenti delle RSU;
-
i dirigenti sindacali
rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi
dell’art. 10 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998;
-
i dirigenti sindacali
dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative
che dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro
nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla
contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 5 dell’accordo
stipulato il 7 agosto 1998;
- dirigenti sindacali che siano componenti degli
organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di
categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro
dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU indicano per iscritto
all’amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle
prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1. Con le stesse modalità
vengono comunicate le eventuali successive modifiche. I dirigenti del secondo e
terzo alinea del comma uno hanno titolo ai permessi di cui al contingente delle
associazioni sindacali rappresentative.
3. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono
fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione
a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni e congressi di natura
sindacale.
4. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed
orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale
disciplina si applica anche ai permessi usufruiti dai dirigenti sindacali dei
comparti scuola e ministeri operanti all’estero per la partecipazione ai
congressi, convegni di natura sindacale o alle riunioni degli organismi
direttivi statutari.
5. I permessi sindacali, giornalieri od orari
spettanti ai dirigenti sindacali di cui al comma 1 dal secondo al quarto
alinea, possono essere cumulati sino al tetto massimo spettante. Per i
componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi - anche
frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.
6. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere
garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità
operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente . A tale
scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il
dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede
decentrata. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da
parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’associazione
sindacale di appartenenza dello stesso.
7. Le riunioni con le quali le pubbliche
amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie
previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell’orario di
lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le
relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi -
l’espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal
fine.
ART. 11
Permessi
per le riunioni di organismi direttivi statutari
1. Le associazioni sindacali rappresentative sono ,
altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, -
confermati nell’ambito dei permessi esistenti al 1 dicembre 1997 dall’art. 44,
comma 1, lett. f) primo periodo del d.lgs 80/1998 -.per la partecipazione alle
riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali
e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, comma 1 che siano
componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed
organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
2. Il contingente delle ore di permesso di cui al
comma 1, in ragione di anno, è costituito da n. 475.512 ore, di cui n. 47.551
riservate alle confederazioni dei comparti e delle aree dirigenziali, n.
385.877 alle organizzazioni di categoria rappresentative e n. 42.084 alle aree
dirigenziali. Ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale non può
superare il contingente delle ore assegnate con la ripartizione indicata nelle
tabelle allegato da 11 a 20 del presente contratto.
3. Le confederazioni possono far utilizzare i permessi
di cui al comma 2 alle proprie organizzazioni di categoria.
4. Da parte delle organizzazioni sindacali
rappresentative appartenenti alla stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in
forma compensativa dei permessi sindacali citati al comma 2 fra comparto e
rispettiva area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.
5. In applicazione del presente articolo le
organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni di appartenenza i
nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo.
6. In caso di fruizione dei relativi permessi si
applica l’art. 10, comma 6.
7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 14,
comma 7, comunica al Dipartimento della funzione pubblica i permessi fruiti dai
dirigenti sindacali in base al presente articolo in separato conteggio.
ART. 12
Titolarità
in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità
1.
I dirigenti sindacali
che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie
confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di
aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. E’
possibile l’applicazione delle flessibilità previste dall’art. 7 in misura non
superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 dello stesso
articolo.
2. I dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, comma
1 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a
trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura
non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente.
3. I dirigenti di cui al comma 2 che intendano
esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore
di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione
sindacale.
4. Ai permessi non retribuiti si applica l’art. 10
comma 6.
ART. 13
Rapporti tra associazioni
sindacali ed RSU
1.
Per effetto degli articoli precedenti le associazioni sindacali rappresentative
sono complessivamente titolari dei seguenti diritti:
a)
diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
b) diritto ai permessi retribuiti nella misura prevista
dall’art 9;
c) diritto ai permessi retribuiti di cui all’art. 11
d)
diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 12;
2. Le RSU sono titolari del diritto ai permessi non
retribuiti e retribuiti nella misura prevista dall’art. 9.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente
contratto, i rapporti tra associazioni sindacali rappresentative ed RSU in tema
di diritti e libertà sindacali con particolare riferimento ai poteri e
competenze contrattuali nei luoghi di lavoro, sono regolati dagli artt. 5 e 6
dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998.
ART. 14
Procedure
per la richiesta, revoca E CONFERME dei distacchi ed aspettative sindacali.
1. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai
sensi degli artt. 5 e 12 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale
interessato che -accertati i requisiti soggettivi previsti dagli art. 5, comma
1 ed 11 comma 1- provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla
richiesta, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti
dall’art. 54, comma 6 del d.lgs. 29/1993 anche ai fini della verifica del
rispetto dei contingenti.
2. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai
distacchi sindacali utilizzati nel Comparto "Regioni - Autonomie
Locali" , l’amministrazione di appartenenza trasmette copia dei
provvedimenti di cui al comma 1 all’ANCI per il personale dipendente dai Comuni
e loro consorzi ed IPAB; all’UPI per il personale dipendente dalle Province;
all’UNCEM per il personale dipendente dalle Comunità montane; all’UNIONCAMERE
per quanto riguarda il personale delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura; alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni per
quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non
economici da esse dipendenti e dagli Istituti autonomi per le case popolari.
3. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali
possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni
momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed al Dipartimento
della Funzione pubblica per i consequenziali provvedimenti.
4. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal
comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non
retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali - è consentito l’utilizzo
provvisorio - in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal giorno
successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.
5. Qualora la richiesta di distacco non possa aver
seguito, l’eventuale assenza dal servizio dei dipendenti è trasformata, a
domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell’art. 12
6. Le variazioni ai distacchi ed alle aspettative
vanno comunicate alle amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni
anno. In tutti i casi di cessazione del distacco o di aspettativa, il dirigente
sindacale rientrato nell’amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei
confronti di quest’ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con la
confederazione od organizzazione sindacale durante il periodo del mandato
sindacale.
7. Nel rispetto delle quote complessive di distacchi
assegnati a ciascun comparto dalla tabella allegato 1 al presente contratto e
nell’ambito di esso, ogni singola confederazione può modificare - in forma
compensativa tra comparto e relativa autonoma area di contrattazione della
dirigenza - le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilità
riguarda anche le organizzazioni sindacali di categoria appartenenti alla
stessa sigla confederale. Dell’utilizzo dei distacchi in forma compensativa è
data notizia all’amministrazione di appartenenza del personale interessato ai
fini degli adempimenti istruttori di cui al presente articolo nonché per la
predisposizione degli elenchi previsti dall’art.15 comma 4.
Art.15
Adempimenti
1. Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi
sindacali previsti dalle vigenti disposizioni per le Autonomie locali (Comuni,
Province, Comunità Montane, IPAB.) - in presenza del decreto legge 25 novembre
1996, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5 che definisce le modalità di
suddivisione delle spese tra gli enti predetti - nell’ambito degli adempimenti
di cui al presente articolo ed all’interno delle suddette articolazioni
settoriali - è possibile utilizzare in forma compensativa la ripartizione dei
distacchi previsti per i dirigenti sindacali delle citate autonomie locali
dalla tabella allegato 5, compensando le relative spese tra gli enti
interessati.
2. Nell’ambito
dei comparti Sanità, Università, Istituti di sperimentazione e ricerca,
Enti pubblici non economici e, per quanto attiene le Regioni, nel comparto
delle autonomie locali , le modalità di suddivisione delle spese dei distacchi
tra le amministrazioni dei relativi comparti avverranno in forma compensativa secondo
le intese intervenute nell’ambito dei rispettivi organismi previsti dall’art.
46, comma 3 del d.lgs. 29/1993. Tali organismi potranno, inoltre, concordare
tra di loro la possibilità di utilizzo dei distacchi consentiti tra comparti ed
aree diverse , consultando il Dipartimento della Funzione pubblica qualora la
compensazione riguardi i distacchi delle amministrazioni statali, al fine di
definire le modalità di riparto delle spese e dando comunicazione dell’accordo
intervenuto all’ARAN ed anche al Dipartimento della Funzione Pubblica se non
direttamente interessato.
3. I CCNL di comparto ed area potranno prevedere,
nell’ambito dei relativi finanziamenti, un incremento dei contingenti dei
distacchi attribuiti al comparto o area.
4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le
Amministrazioni pubbliche di cui al presente contratto adempiono agli obblighi
previsti dall’art. 54 del d.lgs. 29/1993 in tema di trasmissione dei dati ivi
previsti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento della
Funzione Pubblica -
5. La trasmissione delle schede compilate dalle
amministrazioni pubbliche per l’aggiornamento del repertorio delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e
della loro consistenza associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle
procedure previste dalle vigenti disposizioni. Le schede dovranno essere
controfirmate dalle associazioni sindacali interessate, salvo il caso di
diniego che sarà segnalato contestualmente all’invio e dovranno
contenere l’indicazione dell’importo del contributo sindacale.
ART. 16
Norme
speciali per la Scuola
1. Per i dirigenti sindacali appartenenti al comparto
scuola gli artt. 7, 10 e 14 si applicano con le seguenti specificazioni o
integrazioni:
A) Art. 7 , commi 1 e 2:
- nel caso di applicazione del comma 1 , il
frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell’anno
scolastico;
- ai dirigenti di istituto ed ai responsabili di
amministrazione si applica solo il disposto del comma 1 . In tal caso il
frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell’anno
scolastico;
- in tutti i casi in cui possa ricorrere
l’applicazione del comma 2 , la tipologia di distacco sindacale per il
personale docente può essere solo quella di cui alla lettera a) dello stesso
comma, prevedendosi in tal caso una proporzionale riduzione del numero delle
classi assegnate.
- la disciplina da prendere a riferimento per
l’applicazione del comma 2 è quella prevista dall’ordinanza del Ministero della
Pubblica istruzione n. 179 del 19 maggio 1989 e successive conferme. Il rinvio
alle disposizioni richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei
distacchi sindacali. Pertanto essi non incidono sulla determinazione delle percentuali
massime previste, in via generale, per la costituzione di rapporti di lavoro
part time dalla citata ordinanza.
B) Art. 10:
- per assicurare la continuità dell’attività didattica
e per evitare aumento di spesa garantendo un’equa distribuzione del lavoro tra
il personale in servizio, i permessi sindacali nel comparto scuola non possono
superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni
nel corso dell’anno scolastico.
C) Art. 14, comma 1, 3, 4 :
- con riferimento ai commi 1 e 3, le richieste di
distacco o di aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali del comparto e la
comunicazione di conferma annuale devono essere presentate entro il 30 giugno
di ciascun anno. La stessa data deve essere rispettata per le richieste di revoca
del distacco o dell’aspettativa che non possono avvenire nel corso dell’anno
scolastico anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con
altro dirigente sindacale salvo un sopravvenuto motivato impedimento. In tal
caso è possibile la sostituzione nel distacco retribuito con un dirigente già
collocato in aspettativa sindacale non retribuita. In prima applicazione del
presente contratto il termine del 30 giugno è spostato al 31 luglio 1998 anche
per quanto concerne la fruibilità dei permessi cumulati previsti dall’art. 20,
comma 1.
- con riferimento al comma 4 , la procedura d’urgenza
per il distacco o aspettativa dei dirigenti sindacali di cui al precedente
alinea è adottabile solo fino al 31 luglio di ciascun anno.
2. La ripartizione del contingente dei permessi tra
associazioni sindacali ed RSU per il comparto scuola è effettuata - con le
modalità e procedure previste dall’art. 9 - dal Ministero della Pubblica
Istruzione. Nel limite dei contingenti di permessi così individuati , il Ministero
provvede ad una ulteriore ripartizione a livello provinciale, affidandone la
gestione ai rispettivi provveditorati per gli adempimenti successivi.
ART. 17
Trattamento
economico
1. Il trattamento economico spettante nei casi di
distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei
comparti ed aree dirigenziali.
2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali di
comparto o di area non avranno stabilito la specifica disciplina, rimangono
ferme tutte le clausole previste dall’art. 7, comma 2 del CCNL quadro
transitorio stipulato il 26 maggio 1997.
3. In caso di distacco ai sensi dell’art. 7, commi 2 e
5, al dirigente sindacale è garantito.
- il trattamento
economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze
fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti.
Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di
risultato è attribuito in base all’apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento
degli obiettivi assegnati;
- i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli
effetti al servizio pieno prestato nell’amministrazione anche ai fini del
trattamento pensionistico.
4. In caso di fruizione di permessi sindacali, i
compensi legati alla produttività comunque denominati nei vari comparti o la
retribuzione di risultato per i dirigenti spettano al dirigente sindacale in
relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati stessi
verificati a consuntivo.
5. Ai sensi e con le modalità dell’art. 3, comma 4 del
d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale, a tempo
pieno o parziale, non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base
all’art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi
previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale
retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale.
PARTE III
Norme finali e transitorie
ART. 18
Tutela del dirigente
sindacale
1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al
termine del distacco o dell’aspettativa sindacale può, a domanda, essere
trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra
sede della propria amministrazione quando dimostri di aver svolto attività
sindacale e di aver avuto il domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta
ovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede.
2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio
ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema classificatorio del personale
vigente presso l’amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di
provenienza , fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più
favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento
mediante attribuzione “ad personam” della differenza con il trattamento
economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al
riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può
essere discriminato per l’attività in precedenza svolta quale dirigente
sindacale né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di
interesse con la stessa.
4. Il trasferimento in un’unità operativa ubicata in
sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati
nell’art. 10, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive
organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia
componente.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano sino alla
fine dell’anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
6. I dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro
funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e
regolamenti.
ART. 19
Disposizioni
particolari
1. Le parti si danno atto che, in caso di affiliazione
tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, i
distacchi, permessi ed aspettative sindacali di cui al presente contratto fanno
capo solo alla organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi
delle vigenti disposizioni.
2. Ai fini dell’accertamento della
rappresentatività , con la rilevazione dei dati associativi riguardanti il
1998, le organizzazioni sindacali che a partire dal 1997 abbiano dato o diano
vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova
aggregazione associativa che - allo stato - non corrisponde ai requisiti
previsti dall’art. 44 comma 1 lett. c) del d.lgs. 80/1998 (imputazione
al nuovo soggetto sindacale delle deleghe delle quali risultino titolari purché
il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe o che
le deleghe siano comunque confermate espressamente dai lavoratori a favore del
nuovo soggetto) dovranno dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza
al disposto della norma. In caso negativo non sarà possibile riconoscere la
rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative
per il rinnovo dei CCNL e si darà luogo all’applicazione di quanto previsto dal
comma 8 con decorrenza dall’entrata in vigore del presente accordo.
3. Nel caso del comma 2, le
prerogative previste dal presente contratto vengono assegnate al nuovo soggetto
sindacale unitariamente inteso se rappresentativo. I poteri e le competenze
contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti di tali soggetti in quanto
firmatari dei CCNL di comparto o di area dall’art. 5, comma 3 dell’accordo
stipulato il 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU - sono altresì,
esercitati esclusivamente in nome e per conto del soggetto firmatario e non
delle singole sigle sindacali in esso confluite. Pertanto nei contratti
collettivi integrativi la sottoscrizione avviene in rappresentanza della nuova
organizzazione sindacale.
4. Nel rispetto del comma 2 ed in
conseguenza degli effetti dell’art. 44 del d.lgs. 80/1993, qualora nell’ambito
del nuovo soggetto si verifichi la fuoriuscita di una delle sigle che vi aveva
originariamente dato vita ovvero l’ingresso di una nuova sigla, il mutamento
produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della
rappresentatività previsto dal comma 5.
5. L’ARAN, salvo che nel periodo
transitorio di cui all’art. 44 del d.lgs. 80/1998, procede all’accertamento
della rappresentatività delle associazioni sindacali in corrispondenza
dell’inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonché all’inizio
del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo vengono presi in
considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali
risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali
operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui
si procede alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle
elezionidelle RSU. L’accertamento produce effetti - con le medesime cadenze -
sulla ripartizione dei distacchi e permessi.
6. Per i dirigenti sindacali delle
autonome aree di contrattazione collettiva della dirigenza in attesa della
verifica della loro rappresentatività, collegata alla stipulazione del
contratto collettivo quadro per la definizione delle aree dirigenziali, restano
in vigore:
a) i contingenti dei distacchi
previsti dalla tabella all. 1 nonché la loro ripartizione ed il contingente dei
permessi determinato in ciascuna amministrazione con le modalità del D.P.C.M.
770/1994 e relativi D.M. del 5 maggio 1995.
b) i permessi nella misura
attualmente in atto goduta per effetto degli artt. 5 dei CCNL quadro transitori
del 26 e 27 maggio 1997, fatto salvo quanto previsto in capo alle
confederazioni dalla tabella all. 11.
Dopo la stipulazione del citato
contratto, con successivo accordo si definiranno le nuove ripartizioni dei
distacchi e permessi di cui agli artt. 6 comma 2, 8 comma 2, 11 comma 2 e 20,
comma 1, nonché i regolamenti per le elezioni delle RSU relative alle medesime
aree.
7. Durante il periodo transitorio
previsto dall’art. 44, comma 1 lett. d) del d.lgs. 80/1998, qualora in sede
decentrata non vi sia piena coincidenza tra i soggetti riconosciuti come
rappresentativi ai sensi delle tabelle all.2 - 9 e quelli già ammessi in base
alla citata disposizione alla contrattazione decentrata, questi ultimi
concorrono all’utilizzo del contingente dei permessi limitatamente alle
attività di contrattazione, eventualmente conguagliando - nel caso di avvenuto
ingresso in altre sigle sindacali rappresentative - con i permessi a queste
spettanti al fine di evitare duplicazione di benefici.
8. Le confederazioni ed
organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per
motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno
restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il
corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non
spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni
sindacali in caso di superamento dei contingenti dei distacchi - verificati
annualmente a consuntivo dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi
dell’art. 15 - nonché dei permessi loro spettanti .
9. Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento
insorti sull’applicazione del DPCM 770\1994 relativamente alla concessione o
revoca dei distacchi od aspettative a causa dell’inosservanza di procedure autorizzative
preventive, purché nel rispetto del tetto previsto, sono risolti sulla base dell’art.14
commi 1 e 2.
ART. 20
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nell’attuale periodo transitorio previsto dall’art.
44, comma 1 lett. g) del d.lgs. 1998, n. 80, fermo rimanendo il
contingente dei permessi di competenza delle RSU , le associazioni sindacali rappresentative,
con il presente contratto, concordano di cumulare i permessi
sindacali loro spettanti in base alla ripartizione prevista dall’art. 9, commi
1 e 2 sino ad un massimo di 9 minuti per dipendente in servizio pari a n. 269
distacchi per i comparti e n. 20 per le aree dirigenziali.
2. Il
contingente dei permessi cumulati per i comparti pari a n. 269, sommato al
contingente dei distacchi già attribuiti ai comparti stessi ai sensi della tab.
all. n. 1 (pari a n. 2460), per un totale complessivo di n. 2729 distacchi, è
ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali
rappresentative alla data del presente contratto secondo quanto indicato nelle
tabelle allegate dal n. 2 al n. 9. Nella tabella n. 10 sono indicati i
distacchi che, nell’ambito del contingente citato, residuano dopo la
ripartizione e rimangono assegnati alle confederazioni.
3. Ai permessi cumulati sotto forma di distacchi si
applicano tutte le flessibilità previste dall’art. 7. I nominativi dei
dirigenti sindacali che usufruiscono dei permessi cumulati devono essere
comunicati all’amministrazione di appartenenza ed al Dipartimento della
Funzione pubblica per gli adempimenti dell’art. 14.
4. Le tabelle di ripartizione
dei distacchi e quelle dei permessi di cui all’art. 11 avranno valore sino
all’entrata a regime del nuovo sistema di rappresentatività, di cui all’art. 44
del d.lgs 80/1998, agli effetti del quale le parti concorderanno la nuova
ripartizione dei distacchi in base ai dati sulle deleghe e sui voti riportati
nelle elezioni per le RSU nel 1998, confermando o modificando i permessi
cumulati del comma 2 e la loro entità.
5. La ripartizione dei permessi
cumulati sotto forma di distacchi delle aree dirigenziali, pari a n. 20, sarà
ripartita al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 19, comma 6,
unitamente al contingente di n.124 distacchi di cui alla tabella 1.
6. I contingenti dei permessi
previsti dagli artt.8, comma 2 e 11 comma 2, nel periodo intercorrente tra
l’entrata in vigore del presente contratto e il 31 dicembre 1998 sono
utilizzati pro rata.
7. In deroga al comma 4
dell’art.19, eventuali cambiamenti dei soggetti confluiti nelle nuove
aggregazioni sindacali riconosciute rappresentative, che intervengano prima
della stipulazione del presente contratto comporteranno la modifica, a cura
dell’ARAN delle tabelle allegate al presente contratto.
ART. 21
DURATA
1. Il presente contratto è valido per il quadriennio
1998 - 2001. La disdetta può essere richiesta dall’ARAN o da almeno quattro
Confederazioni sindacali firmatarie del presente contratto, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima della data
di scadenza del quadriennio. In caso di mancata disdetta il presente contratto
si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno.
2. Per quanto attiene alla ripartizione dei distacchi
e dei permessi il presente contratto rispetterà le cadenze previste dagli artt.
6 e 9.
3. In caso di decisione giudiziale relativa alla
ripartizione delle prerogative sindacali previste dal presente contratto nonché
all’ammissione di nuovi soggetti, l’ARAN convoca immediatamente le oo.ss.
firmatarie per valutare le iniziative conseguenti.
ART. 22
Disapplicazioni
1. Il presente contratto sostituisce , fatto salvo
quanto previsto all’art.17 comma 2, i contratti collettivi nazionali quadro
transitori stipulati il 26 e 27 maggio 1997. Dalla data di stipulazione è,
altresì, disapplicato il D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770 nonché i Decreti del
Ministro della Funzione pubblica in data 5 maggio 1995, sostituiti dalle
tabelle allegate al presente contratto .
2. Gli articoli da 2 a 4 costituiscono linee di
indirizzo per i contratti collettivi dei comparti e delle aree relativi al
quadriennio 1998 - 2001 che - dopo la specifica disciplina negoziale -
provvederanno direttamente a disapplicare le norme vigenti in materia ai sensi
dell’art. 72 del d.lgs. 29/1993.
|
|


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1
In
relazione all’art. 4, le parti dichiarano di non aver inteso innovare rispetto
a condizioni di miglior favore
di fatto esistenti a livello nazionale o locale.
Le
parti si danno atto che entro il 15
settembre 1998, in occasione della definizione dell’accordo di cui alla pag. II
del verbale allegato al presente CCNL Quadro verranno affrontati e risolti i
problemi relativi:
1) al possibile incremento del numero complessivi dei
distacchi del comparto degli Enti Pubblici non economici a definitiva soluzione
di eventuali errori tecnici pregressi;
2) alla chiarificazione, ai fini del calcolo dei
distacchi, della rappresentanza delle minoranze linguistiche della Provincia
Autonoma di Bolzano e della Valle d’Aosta, sulla base delle indicazioni del
Dipartimento della Funzione Pubblica;
3) alla computabilità, come servizio, ai fini della
mobilità nel comparto scuola, di periodi di aspettativa sindacale non
retribuita.